Regolamento Interno
Art. 1 – Finalità
del Regolamento
Il regolamento attua le norme dello statuto sociale della Pubblica
Assistenza Granaglione, ed è approvato nell’Assemblea del 15 sett 2009.
E’ preciso dovere di ogni Socio/Volontario conoscere, fare conoscere,
rispettare e fare rispettare tutti gli articoli del presente regolamento
e gli articoli dello statuto dell’Associazione. In ogni caso la mancata
conoscenza dello Statuto e del Regolamento non giustifica un’eventuale
mancanza o inadempienza.
Vengono definiti Soci, tutti gli iscritti che hanno
versato la quota associativa. e non hanno parte attiva alla vita
dell’Associazione
Vengono definiti Volontari, tutti gli iscritti che hanno
versato la quota associativa e che
hanno parte attiva alla vita dell’Associazione tramite servizi o altre
attività.
Art. 2 – Diritti e doveri dei Volontari
Tutti i Volontari sono tenuti a mantenere un contegno corretto, a
indossare durante il servizio la divisa in modo decoroso, nonché esibire
– durante le attività svolte per conto dell’Associazione – il tesserino
di riconoscimento e a comportarsi in modo da non creare pregiudizio
alcuno nei riguardi dell’Associazione o di terzi.
I Volontari in turno sono tenuti a svolgere le mansioni affidate loro
dal Consiglio Direttivo; il rifiuto ingiustificato di eseguire qualsiasi
servizio, anche diverso da quello di soccorso, comporta la segnalazione
al Consiglio Direttivo.
I Volontari sono tenuti a fornire annualmente, entro il mese di Giugno,
certificazione comprovante il proprio stato di salute.
Tutti i Volontari sono liberi di discutere ed esprimere le proprie
opinioni, purché non danneggino la vita associativa, il buon nome
dell’Associazione o quello dei suoi componenti.
E’ fatto divieto ai Volontari:
-
di iniziare o lasciarsi coinvolgere in qualsiasi discussione
durante il servizio; qualora insorgessero divergenze o vi fossero
reclami e proteste, gli interessati dovranno inoltrare un rapporto con
relazione dell’accaduto al Consiglio Direttivo;
-
di suggerire l’uso di farmaci e di eseguire prestazioni mediche
e/o paramediche (salvo i casi in cui la professione del Volontario lo
consenta);
-
di svolgere attività politica di partito all’interno
dell’Associazione;
-
di dare informazioni di qualunque natura sui servizi e sugli
altri Volontari a chi non appartiene all’Associazione; fanno ovviamente
eccezione le informazioni eventualmente richieste dalle Forze
dell’Ordine;
-
di ricevere compensi personali per servizi effettuati.
Con
lettera motivata e firmata ogni Volontario può avanzare al Consiglio
Direttivo proposte e critiche.
Art. 3 – Ammissione dei Volontari
Il cittadino interessato ad aderire all’Associazione ha il diritto di
essere informato sui fini che l’Associazione stessa persegue e sui
diritti e doveri del Volontario. A tal fine, il richiedente compilerà
apposita domanda e sarà successivamente invitato ad un colloquio dal
Presidente o da un suo collaboratore; obiettivo dell’incontro è la
presentazione dell’Associazione, della sua organizzazione, delle varie
tipologie dei servizi che essa svolge, dei percorsi formativi necessari
per l’espletamento delle varie attività. Nell’occasione verrà anche
consegnata copia del regolamento e dello statuto. A questo colloquio
seguirà un periodo (obbligatorio) nel quale il richiedente frequenterà
l’Associazione per prendere visione delle diverse attività svolte
all’interno di essa o attraverso le altre attività nelle quali si
articola la vita associativa, limitatamente alle occupazioni prive di
responsabilità, o che lo vedano esclusivamente nel ruolo di osservatore.
Al termine di tale periodo (non inferiore a un mese e non superiore a
tre) il Consiglio Direttivo ne valuterà l’ammissione. Sarà cura del
Segretario inserire nel libro dei Volontari il nominativo ed i dati
personali dell’interessato, completi della data del Consiglio che ha
valutato l’ammissione e l’esito della discussione.
Il Segretario ha il compito di dare la relativa comunicazione agli
interessati, di consegnare loro le tessere e di verificare l’avvenuto
versamento della quota d’iscrizione e sociale.
Entro un mese della presentazione della domanda il richiedente deve
allegare tutta la documentazione richiesta nella domanda stessa. Tale
documentazione dovrà includere anche fotocopia di un documento di
identità, fotocopia della patente di guida, certificato di idoneità
psico-fisica (eventualmente in fotocopia), tre foto tessera.
Art. 4 –Soci minorenni
I minorenni possono diventare Soci dell’Associazione al compimento del
14° anno di età.
Il Socio minorenne partecipa pienamente alla vita associativa; la
domanda di adesione, oltre a quanto previsto dall’Art. 3, deve essere
corredata da una dichiarazione firmata da un genitore o da chi ne fa le
veci, attestante il consenso di chi esercita la patria potestà a far
svolgere al minore il servizio di volontariato.
Il Socio minorenne non ha diritto di voto nell’Assemblea, non ha diritto
di eleggibilità attiva né passiva per le cariche del Consiglio
Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei
Conti.
I Soci in età compresa tra i 14 ed i 18 anni possono svolgere i seguenti
incarichi:
-
partecipare alla vita associativa e far parte delle varie
commissioni di lavoro;
-
svolgere il compito di osservatore durante i servizi sociali.
Art. 5 – Mansioni dei Volontari impegnati nel servizio di soccorso e
trasporto infermi a mezzo ambulanza
I componenti dell’equipaggio hanno responsabilità e compiti
specifici. Si intendono per responsabilità i doveri connessi ad ogni
singolo ruolo, mentre per compiti le modalità di attuazione di tali
doveri.
I Volontari impegnati nel servizio di soccorso e trasporto infermi a
mezzo ambulanza potranno svolgere le seguenti mansioni: Terzo, Secondo e
Autista, e dovranno garantire non meno di 14 ore mensili di servizio
effettivo. Nel caso in cui questo non fosse loro possibile, sono tenuti
a darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Per il
mantenimento della qualifica si rende necessaria, oltre alla frequenza
minima di cui sopra, la partecipazione ai momenti formativi individuati
dalla Commissione Formazione.
Sono tenuti a controllare l’efficienza dell’ambulanza e dei presidi in
essa presenti. A fine turno sono tenuti a ripristinare il materiale
utilizzato ed eseguire la pulizia del vano sanitario. Per qualsiasi
comunicazioni faranno riferimento alla Commissione preposta.
Art. 6 – Mansioni del Terzo
La principale responsabilità del Terzo è seguire rigorosamente le
disposizioni dategli dal capo-equipaggio.
I compiti del Terzo sono:
1)
collaborare all’espletamento del servizio seguendo fedelmente le
indicazioni del soccorritore;
2) curare l’ordine e la pulizia delle attrezzature del vano
sanitario dell’ambulanza;
3) curare la propria formazione seguendo gli aggiornamenti e
nei momenti di non servizio attivo,
informare il soccorritore delle proprie necessità di approfondimento
delle tecniche di primo
soccorso e rendersi disponibile ad un addestramento specifico o ad un
ripasso delle stesse.
Art. 7 – Mansioni del Secondo
Il Secondo è il capo equipaggio, ed è quindi responsabile dell’opera di
soccorso svolta da tutto l’equipaggio e del rispetto del regolamento.
Può diventare secondo solamente il Volontario che abbia frequentato con
profitto il Corso di Primo Soccorso organizzato annualmente
dall’Associazione (o corso analogo, previa valutazione del Direttore
Sanitario), e che abbia seguito gli altri momenti formativi predisposti
dal Direttore Sanitario, in collaborazione con la Commissione
Formazione.
Le responsabilità del Secondo sono:
-
effettuare una corretta gestione del servizio, sia esso di
emergenza, un prenotato, ecc.;
-
verificare l’ordine e il decoro dell’equipaggio;
-
mantenere ed usare correttamente l’attrezzatura;
-
rispettare e far rispettare le norme igieniche al fine di
tutelare la propria salute e quella dell’equipaggio;
-
gestire eventi imprevisti in assenza del Responsabile reperibile.
I compiti del Secondo
sono:
-
controllare, insieme al terzo, all’inizio e alla fine del turno
di servizio che tutte le dotazioni dell’ambulanza per il soccorso siano
in ordine, in caso contrario provvedere al reintegro o chiedere
l’intervento del responsabile;
-
accertarsi che l’autista abbia provveduto ad espletare i
controlli che gli competono;
-
recuperare l’attrezzatura che per esigenze di servizio viene
momentaneamente lasciata presso i vari pronto soccorso, oppure informare
alla fine del turno il Responsabile reperibile;
-
compilare correttamente in tutte le sue parti il foglio di
servizio al termine di ogni servizio possibilmente alla presenza del
terzo al fine di ripercorrere il lavoro svolto e mettere in evidenza
eventuali difficoltà incontrate;
-
assecondare e, qualora le lacune risultino evidenti, stimolare,
le richieste di addestramento del terzo;
Art. 8 – Mansioni dell’Autista
L’Autista si occupa della conduzione del mezzo in servizio.
Le responsabilità dell’Autista sono:
-
verificare all’inizio e alla fine del proprio turno l’efficienza
del mezzo meccanico;
-
seguire ed applicare scrupolosamente le norme di guida in
ottemperanza al T. U. del Codice della Strada;
-
curare la sicurezza dell’equipaggio durante il servizio;
-
mantenere i contatti radio (salvo diversa disposizione del capo
equipaggio dovuta a ragioni operative).
I compiti dell’Autista sono:
-
collaborare con il Secondo nelle operazioni di soccorso;
-
controllare le attrezzature del vano guida, comprensivo anche
delle bombole dell’ossigeno;
-
provvedere al rifornimento del mezzo;
-
riferire al responsabile degli automezzi su ogni inconveniente
meccanico, non esclusa la segnalazione di eventuali sinistri;
-
attenersi nella guida alle indicazioni date dal Secondo riguardo
ai servizi (codice 1, 2, o 3);
-
eventuali contravvenzioni notificate per grave leggerezza
dell’autista, verranno a lui addebitate, salvo diverse disposizioni del
Consiglio Direttivo.
Art. 9 – Mansioni dei Volontari impegnati nel servizio di trasporto
infermi a mezzo diverso dall’ambulanza
Il servizio trasporto infermi che non richieda l’impiego dell’ambulanza
può essere effettuato su precisa disposizione del responsabile anche da
una sola persona, che assumerà in questo caso le stesse responsabilità
connesse con il servizio dell’Autista e del Secondo dell’equipaggio di
urgenza.
Art. 10 – Compiti
del Consiglio Direttivo (rif.
Art. 20 – 21 – 22 dello Statuto)
Il Consiglio Direttivo vigila sui servizi, programma e delibera sulle
varie iniziative. Al termine di ogni anno solare presenta il rendiconto
all’Assemblea dei Soci; il bilancio consuntivo dovrà essere disponibile
alla visione dei Soci almeno 10 (dieci) giorni prima della seduta;
documenti e libri contabili potranno essere visionati previa richiesta
scritta. I Soci avranno diritto di estrarre copia del bilancio.
Il Consiglio Direttivo coadiuva tutte le Commissioni ed i vari
responsabili da esso nominati; verifica periodicamente l’attuazione dei
programmi delle Commissioni stesse.
Vigila sul comportamento dei Volontari in collaborazione con la
Commissione Volontari.
Art. 11 – Provvedimenti Disciplinari
I provvedimenti disciplinari nei confronti dei Volontari si articolano
nelle seguenti categorie:
-
richiamo scritto;
-
sospensione;
-
espulsione.
Eventuali richiami
scritti e forme sono di competenza del Consiglio Direttivo.La sospensione ed eventuale espulsione di un Volontario è deliberata dal
Consiglio Direttivo.
Art. 12 – Presidente e Vicepresidente (rif.
Art. 24 dello Statuto)
Il Presidente vigila sull’applicazione dello Statuto e del Regolamento.
Accoglie i nuovi Volontari , eventualmente avvalendosi di collaboratori
per i colloqui informativi. Il Vicepresidente suplisce i compiti del
Presidente in sua assenza.
Art. 13 – Segretario (rif.
Art. 25 dello Statuto)
Il Segretario si occupa di tutto ciò che riguarda il lavoro di
segreteria, come il protocollo quotidiano della corrispondenza,
l’aggiornamento costante del Libro Soci/Volontari e la gestione delle
tessere. In caso di mancanza o impedimento è sostituito da un membro del
Consiglio Direttivo o da altro Socio nominato in accordo con il
Consiglio Direttivo stesso.
Art. 14 – Tesoriere (rif.
Art. 25 dello Statuto)
Il Tesoriere si occupa dei movimenti di denaro in accordo con il
Consiglio Direttivo. Deve nominare un aiuto tra i Soci in accordo con il
Consiglio Direttivo.
Art. 15 – Collegio dei Revisori dei Conti (rif. Art. 26 – 27 dello Statuto)
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla corretta gestione
economica dell’Associazione.
Qualora lo ritenga opportuno può chiedere, mediante lettera indirizzata
al Presidente dell’Associazione, la convocazione di un Consiglio
Direttivo straordinario; in tal caso il Presidente è tenuto a convocare
il Consiglio Direttivo entro una settimana dalla richiesta dei Revisori.
I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo con funzione consultiva.
Art. 16 – Collegio dei Probiviri (rif.
Art. 28 – 29 dello Statuto)
Il Collegio dei Probiviri esprime giudizi in merito alla corretta
applicazione dello Statuto e del Regolamento che reggono l’Associazione.
I Probiviri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
con funzione consultiva.
Art. 17– Elezioni e Commissione Elettorale
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, dei Sindaci Revisori
e, dei Probiviri hanno luogo ogni 3 (tre) anni e si svolgono non oltre
un mese dall’Assemblea Ordinaria nella quale è nominata la Commissione
Elettorale. La Commissione Elettorale è formata da 3 (tre) o 5
(cinque) membri. In seno alla stessa viene nominato un Presidente e un
Segretario. La Commissione è autonoma nel compiere quanto necessario per
le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, dei Sindaci Revisori e dei
Probiviri. La votazione per elezione alle cariche sociali
avviene per scrutinio segreto ogni scheda stampata o manoscritta, previa
bollatura, è firmata dal presidente o dal segretario della Commissione
Elettorale e consegnata al membro della Commissione che depone nell’urna
annotando il nome nell’elenco dei Soci. Terminate le operazioni di voto segreto cui
partecipa ogni socio in regola con il pagamento della quota sociale la
Commissione Elettorale procede al conteggio delle preferenze, compila il
verbale dell’elezione, provvede quindi alla proclamazione degli eletti
al Consiglio, dei Sindaci, dei Probiviri e l’ordine dei candidati non
eletti con le relative preferenze. Il verbale è affisso nei locali
dell’Associazione. Le candidature devono essere presentate tramite
raccomandata a mano alla Commissione Elettorale, che rilascerà relativa
ricevuta, almeno 7 (sette) giorni prima della data delle elezioni. Essere presenti e partecipare alle elezioni è un
dovere dei soci. I soci assenti alle votazioni senza un giustificato
motivo, non possono ricoprire carica sociale.
Art. 18 –
Commissioni
Gli articoli seguenti (dall’Art. 19 all’Art. 25) regolamentano la
gestione generale delle Commissioni. L’elenco che ne risulta non è
necessariamente completo, né si rende obbligatoria la presenza in
Associazione di tutte le Commissioni qui previste. E’ però fatto obbligo
ad ogni Consiglio Direttivo di presentare un prospetto che elenchi le
Commissioni che si è ritenuto opportuno insediare nella prima Assemblea
utile dopo le elezioni. Ogni Commissione presenterà un organigramma con
i nominativi del responsabile e dei volontari che ne fanno parte. E’
compito dei responsabili sciegliere fra i volontari, che ne
faranno richiesta, i prori aiutanti.
Art. 19 – Commissione Protezione Civile
Il responsabile della Commissione Protezione Civile deve essere un
Consigliere.
La Commissione Protezione Civile ha il compito di:
-
informare e preparare tramite apposite iniziative, corsi ed
esercitazioni, i Soci/Volontari che si rendono disponibili ad
intraprendere attività di Protezione Civile;
-
sensibilizzare i Soci/Volontari e la cittadinanza sulle tematiche
connesse con i rischi incombenti sul territorio e collaborare con
l’autorità comunale di protezione civile per l’approntamento di adeguate
misure di prevenzione e di pianificazione;
-
curare la tenuta delle attrezzature speciali disponibili presso
la Pubblica Assistenza mantenendole in perfetto stato di funzionamento;
-
collaborare con le Istituzioni preposte per fronteggiare eventi
calamitosi naturali o connessi all’attività umana, che possano
verificarsi sia in sede locale, sia al di fuori del nostro territorio;
-
organizzare gli interventi straordinari compatibili con le
risorse e la disponibilità dell’Associazione, secondo le richieste delle
autorità di protezione civile e con le modalità stabilite dall’A.N.P.As.
Nazionale e Regionale.
Art. 20–
Commissione Formazione
Il responsabile della Commissione Formazione deve essere un Consigliere.
La Commissione Formazione si occupa di formulare i rispettivi iter
formativi dei Volontari impegnati nel soccorso/trasporto in
collaborazione con il Direttore Sanitario.
Stilerà un calendario delle iniziative formative a favore dei Volontari
e dei cittadini.
E’ tenuta a mantenere un archivio completo dell’iter formativo seguito
da ogni Volontario: dalle serate di aggiornamento, ai corsi, al numero
di ore di turno effettuate. Nel caso in cui un Volontario, per qualsiasi
motivo, svolga meno di 14 ore mensili di servizio, sarà compito della
Commissione Formazione e del Direttore Sanitario valutarne la
preparazione.
Art. 21 –
Commissione Volontari
Il responsabile della Commissione Volontari deve essere un Consigliere.Vigila sull’impegno dei Volontarie sul loro comportamento. Segnala all’attenzione
del Consiglio Direttivo tutti i casi in cui si profili la necessità di
un richiamo scritto, di una sospensione o di una espulsione. In tal caso
sarà compito preliminare della Commissione raccogliere tutti i dati
ritenuti utili alla discussione. A tal fine la Commissione ha l’autorità
per convocare i Volontari informati sui fatti. Il Volontario che,
convocato dalla Commissione Volontari, senza valido motivo non si
presenti all’appuntamento arreca grave danno alla circolazione delle
informazioni all’interno dell’Associazione. La Commissione ed il
Consiglio Direttivo prenderanno in tal caso le decisioni necessarie
senza il contributo del Volontario convocato.
Art. 22 – Commissione Servizi
La Commissione Servizi è responsabile della corretta ed efficiente
copertura dei servizi di trasporto o di urgenza e delle qualifiche
attribuite ai Volontari in turno.
A tal fine il responsabile ed i suoi collaboratori, in accordo con il
Consiglio Direttivo, possono intraprendere iniziative volte alla
sensibilizzazione dei Soci/Volontari in merito alle problematiche della
copertura dei turni.
Art. 23 – Commissione Sanitaria
La Commissione Sanitaria si occupa delle attrezzature tecniche e del
materiale sanitario necessario per il corretto espletamento dei servizi.
E’ tenuta periodicamente a disinfettare gli automezzi. E’ compito della
Commissione accertarsi che ogni Volontario sia dotato di divisa. Spetta
alla Commissione stilare apposito regolamento per la gestione della
consegna delle divise. Le divise sono di proprietà dell’Associazione.
Art. 24 – Commissione Radio e Comunicazioni
La Commissione ha il compito di assicurare il funzionamento degli
apparati di comunicazione (principalmente radio e telefoni, sia fissi
che mobili). Il responsabile di Commissione cura gli aspetti burocratici
ed i rapporti con le autorità e gli uffici competenti.
Art. 25 –
Commissione Automezzi
La Commissione Automezzi è incaricata di vigilare sullo stato di
efficienza e di ordine di tutti gli automezzi dell’Associazione.
Art. 26 – Direttore Sanitario
Il Direttore Sanitario ha il compito di accertare le caratteristiche di
idoneità psicofisica del Volontario, essenzialmente tramite
certificazione medica di buona salute (in originale o in fotocopia), da
aggiornarsi annualmente, gestendone l’archivio in collaborazione con la
Commissione Formazione.
Sovrintende agli obblighi che derivano dalle autorizzazioni sanitarie
rilasciate dagli organi competenti. Collabora con le Commissioni
dell’Associazione in materia sanitaria, per la definizione delle scelte
ed il buon andamento delle attività.
E’ il responsabile della formazione e dell’attribuzione delle qualifiche
ai Volontari, nonché della dotazione sanitaria degli automezzi; con
riferimento agli automezzi, è il Direttore Sanitario a stabilire le
procedure di disinfezione e corretta pulizia, in collaborazione con la
Commissione Sanitaria.
Il Direttore Sanitario può partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo con funzione consultiva.
In caso di dimissioni del Direttore Sanitario, questi ne deve dare
comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi, dando al Consiglio
Direttivo il tempo per la ricerca e la nomina di un nuovo Direttore
Sanitario.
Il Consiglio Direttivo può decidere di revocare il mandato del Direttore
Sanitario; in tal caso, spetta al Consiglio Direttivo cercare un
sostituto.
Art. 27 – Soci morosi
Il Socio che non versi la quota associativa annua entro il termine
massimo fissato nell’ultimo giorno di settembre di ogni anno, perde
automaticamente la qualifica di Socio a tutti gli effetti di legge.
Art. 28 – Tutela
degli interessi dell’Associazione
L’Associazione si riserva, a tutela dei propri interessi, di agire
contro qualsiasi Socio che ad essa arrechi danni o pregiudizi.
Art. 29 – Uso della sede
La sede deve considerarsi un luogo di
ritrovo e socializzazione per Soci e Volontari. E’ necessario pertanto
un comportamento corretto da parte di tutti. Il rispetto, il buon senso
e l’educazione devono essere sempre presenti, sia nel rapporto verso gli
altri, sia verso i beni dell’Associazione
-
Il
decoro e la pulizia dei locali è affidato principalmente a coloro che la
utilizzano;
- I
locali della sede sono di libero accesso con limitazione
all’ufficio del Presidente, della Sala Radio e
dell’Archivio;
- I
locali, Presidenza, Sala Radio, Archivio, e le attrezzature in essi
contenuti sono utilizzabili prevalentemente per attività legate alla
vita dell’associazione;
- E’
consentito l’uso del computer della Sala Radio, per scopi non legati
alla vita dell’associazione, purché non arrechino danni alla stessa
e non impediscano il normale svolgimento delle varie attività;
- L’uso del computer della Sala Corsi, è ad uso esclusivo delle
Commissioni Formazione e Protezione Civile;
- L’uso della cucina deve essere autorizzato di volta in volta dal
Referente nominato dal Consiglio Direttivo;
- In
ottemperanza alla legge, in tutti i locali e fatto DIVIETO ASSOLUTO
DI FUMARE
Art. 30 –
Disposizioni straordinarie
Il Consiglio Direttivo
ha la facoltà, di integrare il presente Regolamento con disposizioni
(Allegati) di servizio che hanno valore normativo.